1. Il presente Statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'ente locale autonomo "Unione dei Comuni della Valle del Tammaro". Esso è approvato, unitamente all'atto costitutivo dell'Unione, dai consigli comunali con le procedure e le maggioranze previste per le modifiche statutarie comunali.
2. L’"Unione dei Comuni della Valle del Tammaro" – in seguito chiamata Unione - è composta dai Comuni di Cercemaggiore, Cercepiccola, San Giuliano del Sannio, Sepino – ed è costituita volontariamente, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267. L'Unione è costituita dall'insieme dei territori di Cercemaggiore, Cercepiccola, San Giuliano del Sannio e Sepino.
1. L’Unione ispira la propria azione ai seguenti principi: giustizia, equità, solidarietà, sussidiarietà e policentrismo.
2. L'Unione secondo le norme della Costituzione, della Carta europea delle autonomie locali, della legge sulle autonomie locali e del presente statuto persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità comunali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.
3. L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuovere lo sviluppo.
4. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione europea e provvede. per quanto di propria competenza. alla loro specificazione ed attuazione nella prospettiva finalistica di cui al precedente comma.
1. Sono obiettivi prioritari dell'Unione.
a) migliorare ed ottimizzare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli Comuni e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali esercitandoli in forme unificate;
b) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico dell’area del Matese favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati e alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico e artistico e le tradizioni culturali;
c) favorire la qualità della vita della propria popolazione, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
d) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti, con le esigenze generali dei cittadini assicurando un uso equo delle risorse;
e) esercitare un'efficace influenza sugli organismi sovra comunali che gestiscono servizi di competenza dell'Unione o dei Comuni.
f) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività.
1. Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici di cui agli articoli precedenti, l'Unione ispira le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti al rispetto dei principi e criteri generali di azione che informano l'attività amministrativa.
2. L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri Enti pubblici operanti sul territorio.
3. Gli organi dell'Unione hanno cura di provvedere che l'assunzione di obbligazioni, di impegni ed in genere di tutti i rapporti obbligatori passivi intestati all'Unione prevedano una durata non superiore a venti anni e che comunque dispongano espressamente in merito all'evenienza del suo anticipato scioglimento.
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